Diverse tipologie di Cause da errore medico

Quando si parla di cause intentate per responsabilità medica gli episodi per cui si può procedere, al di là delle particolarità e delle caratteristiche che distinguono ogni caso dall’altro, sono essenzialmente riconducibili a due grandi strade: è possibile che l’errore medico abbia cagionato la lesione della salute del paziente, ovvero è possibile che ne abbia addirittura provocato la morte.

A questo punto si aprono due diversi scenari, nel caso in cui sia ravvisabile in capo al medico soltanto una colpa lieve, ossia una blanda violazione dei doveri di diligenza, egli risponderà soltanto in sede civile in quanto l’art. 3 del decreto Balduzzi esclude in siffatte ipotesi la perseguibilità penale del sanitario; diversamente, in caso di colpa grave o dolo, il medico risponderà civilmente ma anche penalmente, per il reato di lesioni personali ovvero per il reato di omicidio, a seconda del nefasto esito che il suo errore ha prodotto.

Nella drammatica ipotesi in cui il paziente sia deceduto a causa della condotta negligente, imprudente o imperita del medico, saranno i famigliari a dover intentare causa nei confronti dei responsabili, potendo chiedere sia una somma risarcitoria per conto del deceduto che eventualmente ha sofferto con l’approssimarsi della morte, anche solo moralmente per la consapevolezza che ne ha avuto, sia in prima persona per i danni patiti in virtù della scomparsa di un prossimo congiunto.

Basti pensare al cospicuo risarcimento, più di un milione di euro, riconosciuto dal Tribunale di Massa ad una famiglia che aveva perso un ragazzo deceduto in seguito all’errato utilizzo in un intervento chirurgico del macchinario per la circolazione extracorporea (Tribunale di Massa, Sez. unica civile, 26 marzo 2015).

In tal caso alla causa civile si aggiungerà la celebrazione del processo penale per omicidio colposo ex art. 589 c.p.

Oltre all’evento morte, può accadere che venga invece provocata "solo" una lesione e che pertanto il paziente abbia la possibilità di agire per proprio conto. Mentre sarà sempre possibile la celebrazione di un processo civile su istanza dell’interessato che ritenga di avere diritto ad un risarcimento, non sempre si procederà automaticamente anche alla celebrazione di un processo penale, in quanto per le lesioni colpose è necessaria la querela della persona offesa, in difetto l’azione penale non può essere esercitata.

Va anche detto che il paziente usualmente non ha interesse ad una pronuncia penale nei confronti del medico, ma soltanto a veder ristorato il pregiudizio subìto, indi per cui molto spesso si accontenterà di esercitare la sola azione in sede civile senza presentare anche la denuncia querela.

Omissione del medico

Va detto che la responsabilità medica non insorge soltanto quando vi è una condotta commissiva da parte del personale dalla quale scaturiscono degli effetti negativi per il paziente che vede aggravarsi la propria condizione clinica, ma è rintracciabile anche laddove il comportamento colpevole si concreti in un’omissione.

Va difatti ricordato che il legislatore ha riconosciuto in alcune ipotesi un dovere di controllo e una posizione di garanzia ricoperta di volta in volta dai soggetti che, per il particolare ruolo di cui sono investiti, non soltanto saranno responsabili per i danni eventualmente cagionati dalla propria condotta, ma risponderanno anche per il mancato controllo sull’operato degli altri.

Tra queste ipotesi rientra ad esempio l’ipotesi del primario a capo di un’equipe chiamata ad occuparsi di un intervento chirurgico.

La giurisprudenza si è pronunciata sull’argomento riconoscendo una responsabilità in capo a chi rivesta una posizione apicale, il quale, pur nel legittimo affidamento nella professionalità altrui, sarà comunque chiamato ad operare una verifica circa la correttezza delle procedure (Corte d’appello di Lecce, Sez. seconda civile, Sentenza 01/07/2015, R.G. 1056/2011).

Il comportamento meritevole di condanna al risarcimento per i danni provocati potrà pertanto essere integrato sia in caso di condotta commissiva che in caso di condotta omissiva.