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Responsabilità Civile e Penale da errore professionale

Un fatto lesivo della salute del paziente è idoneo a produrre una responsabilità civile che obbligherà il danneggiante al risarcimento del danno, ma può integrare altresì una fattispecie penale, comportando quindi il rischio di condanna alla pena detentiva e alla pena pecuniaria.

È però necessario distinguere i due profili di responsabilità.

Sotto il profilo civilistico il sanitario risponde ai sensi degli articoli 1176 secondo comma e 2236 c.c.; tali norme impongono infatti al professionista di adempiere l’obbligazione, che assume in seguito al contatto sociale con il paziente, con la diligenza che è richiesta al professionista. Ne deriva che laddove egli agisca con negligenza, imperizia o imprudenza, contravvenendo ai protocolli della comunità scientifica, risponderà per i danni cagionati.

Relativamente alle situazioni di particolare difficoltà tecnica, l’art. 2236 c.c. limita la responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, dovendo essere l’elemento soggettivo di particolare gravità.

Si tratta di una responsabilità contrattuale, ragion per cui il termine prescrizionale per agire equivale a dieci anni.

Tra l’altro, sotto un profilo puramente civilistico, ove l’evento dannoso si sia verificato in una struttura sanitaria, anche questa dovrà essere coinvolta nel risarcimento, poiché potrà essere chiamata a rispondere ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.; il primo gli impone l’adempimento dell’obbligazione assunta con la conclusione del contratto di spedalità al momento del ricovero del paziente, ossia un contratto atipico con cui la struttura si impegna a fornire servizi latamente ospedalieri nonché a mettere a disposizione tutte le risorse per la cura del paziente, mentre il secondo importa l’obbligo di risarcire i danni cagionati dagli ausiliari della cui opera ci si avvale.

Anche per l’azienda sanitaria la responsabilità sarà di natura contrattuale, con relativo termine decennale per agire in giudizio.

Diverso è il caso della responsabilità penale del medico.

Essa sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave, attesa la previsione dell’art. 3 del decreto Balduzzi che esclude la perseguibilità penale per colpa lieve, e nei casi in cui il medico non abbia seguito le pratiche accreditate dalla comunità scientifica e non si sia in presenza del consenso informato del paziente.

Qualora ricorrano i superiori elementi alla condanna risarcitoria potrà aggiungersi la condanna penale.