Mediazione per risarcimento danni
La prima fase per ottenere un indennizzo danni da errore medico è la fase di mediazione-trattativa stragiudiziale con i responsabili e/o la compagnia assicurativa.
Dopo aver ottenuto il mandato dal proprio cliente, il legale può redigere una lettera mediante la quale descriverà i fatti che ritiene illegittimi e dannosi, chiedendo ai medici responsabili e alla struttura sanitaria presso cui operano il risarcimento dei danni.
Oltre a rappresentare la prima azione stragiudiziale posta in essere, la messa in mora delle controparti risulta di fondamentale importanza ai fini del termine di prescrizione, che tramite tale raccomandata si interromperà cominciando nuovamente a decorrere dalla data dell’inoltro, facendo quindi guadagnare tempo al danneggiato che intenda esercitare il proprio diritto al risarcimento.
Qualora le istanze formulate con la lettera di diffida e messa in mora non abbiano alcun seguito, come quasi sicuramente avverrà, si dovrà procedere ad incardinare il giudizio o tentare un incontro di persona.
Tuttavia, in materia di risarcimento del danno per responsabilità medica, il legislatore ha previsto il previo onere di esperire la procedura di mediazione obbligatoria, così da provare una conciliazione e favorire il raggiungimento di un accordo prima che un giudice venga investito della controversia.
Si tratta di una delle ipotesi contemplate dal d. lgs. 28/2010 in tema di mediazione per le quali detto tentativo rappresenta una condizione di procedibilità del processo; ciò significa che, laddove si dovesse incardinare un contenzioso prima di aver tentato la mediazione, questo non potrebbe essere proseguito.
Di conseguenza, il danneggiato inviterà le controparti dinanzi a un mediatore, che avrà il compito di individuare la strada del compromesso.
Nonostante le forse nobili intenzioni del legislatore, si tratta di una via scarsamente percorsa dai diretti interessati. In alcuni casi l’interlocutore sceglie di non prendere neanche parte all’incontro fissato per la mediazione.
In tale sede analizzare nello specifico si dovrà specificare la condotta del medico, la patologia richiamata, la misura del danno biologico o quella del danno esistenziale subìto.