Fonti risarcimento errore medico
Non esiste una specifica fonte di disciplina normativa applicabile alla sola responsabilità medica.
Essa ricade nelle più generali norme previste dal codice civile e dal codice penale.
Per la disciplina civilistica si applicano le norme in materia di responsabilità contrattuale e professionale di cui agli artt. 1176, 1218, 1228 e 2236 c.c., alle quali si aggiungono le nuove previsioni del decreto Balduzzi.
Per la disciplina penalistica, come detto, vengono di volta in volta in questione i reati di lesioni colpose e omicidio colposo di cui agli artt. 579, 589 e 590 c.p.