Reati Malasanità

L’integrazione di fattispecie previste e punite dal codice penale nel caso di errore medico concerne quasi sempre due reati: le lesioni colpose o l’omicidio colposo. Si parte infatti dal presupposto che l’errore del sanitario sia sempre sorretto da colpa e non da dolo, poiché in tal caso, vista l’intenzionalità, si configurerebbero altri reati.

Lesioni Colpose

Il reato di lesioni colpose,  è disciplinato dall’art. 590 c.p., che statuisce la pena della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a 309,00 euro per chiunque cagioni per colpa una lesione personale. La pena è aumentata, della reclusione da uno a tre mesi o della multa da1123,00 euro a 619,00 euro, se la lesione è grave, ossia se questa impedisca al danneggiato di attendere alle proprie occupazioni quotidiane per un periodo superiore a quaranta giorni. Infine, se la lesione è gravissima, importando la perdita permanente di un organo o di un arto ovvero di un senso, la pena sarà della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1239 euro.

Va ricordato che l’art. 583 ter c.p. prevede, nel caso in cui tali reati siano commessi da un sanitario, che sia applicata anche l’ulteriore pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni.

Ove l’errore abbia causato la morte del paziente, il medico risponderà invece per omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., il quale dispone che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Un problema a parte si pone invece nei casi di omicidio del consenziente, come nell’ipotesi di eutanasia, che nel nostro paese non ha trovato ancora una disciplina che ne autorizzi la fattibilità, per cui il medico che si presti a tale pratica, con il consenso del paziente, risponderà del reato di cui all’art. 579 c.p., secondo il quale chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.