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Risarcimento danni per la Morte di un Parente

perdita parente risarcimentoUn errore medico, un incidente stradale o sul lavoro, un’infezione venerea trasmessa dal partner, possono essere letali e spezzare per sempre l’unione fisica e spirituale tra due persone.

L’aumentare di questi casi, hanno portato i tribunali ad elaborare la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale con coniugi, figli, nonni, zii, nipoti, cugini, cognati, suoceri.

La perdita di un proprio congiunto, infatti, è un evento estremamente doloroso che, al di là dei risvolti psicologi che inevitabilmente comporta, si traduce anche nel drastico mutamento delle abitudini di vita di una famiglia.

Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale però è stato riconosciuto, non soltanto nell’ipotesi di perdita della vita di un congiunto, ma anche nell’eventualità in cui un parente riporti delle lesioni psico-fisiche che determinano comunque un mutamento delle abitudini della famiglia o del rapporto con il parente.

In entrambi i casi, comunque, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è legato ad un fatto illecito altrui e si può chiedere quando ci sia un consequenzialità di fatti-eventi; pensiamo al caso della madre o del padre che perdono la vita o riportano gravi lesioni psico-fisiche in seguito ad un incidente stradale.

In questi e simili casi, la vita familiare viene completamente stravolta e risulta molto più difficile per i superstiti. Lo stesso dicasi per i rapporti con altri congiunti, ad esempio con i nonni o i fratelli e le sorelle, ma anche con parenti meno stretti come gli zii.

Ad ogni modo, si tratta di una categoria di danno di cui non è sempre stato agevole definire i confini, anche rispetto ad altre categorie di danno non patrimoniale, che pure nel tempo hanno ottenuto riconoscimento per opera della giurisprudenza (come il danno da perdita della vita o danno tanatologico).

Rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, quindi, ci si è chiesti ad esempio se, per la risarcibilità di tale danno, dovesse considerarsi necessario il rapporto di coabitazione oppure se dovessero - di volta in volta - essere presi in considerazione altri fattori, come l’affetto ed il rapporto morale (e non solo fattivo) tra chi avanza la richiesta di risarcimento del danno e colui che ha perso la vita o ha subito una menomazione psico-fisica.

Insomma, anche in merito al ristoro del danno per la perdita del rapporto parentale derivante da fatto illecito altrui, gli interrogativi a cui la giurisprudenza ha dovuto fornire soluzione sono diversi.

Danno da perdita del rapporto parentale Mamma Figlio, coniugi, nipoti

In base alla normativa, il danno da perdita del rapporto parentale trova fondamento nell’art. 2059 del Codice Civile, laddove si prevede la possibilità di risarcire anche i danni non patrimoniali, e cioè i danni che non sono immediatamente suscettibili di valutazione economica.

Dato che l’articolo 2059 c.c. prevede che i danni non patrimoniali possono essere risarciti solo nei casi previsti dalla legge, in un primo momento tale norma era stata intesa nel senso che potessero trovare ristoro soltanto quei danni di natura non patrimoniale espressamente contemplati dalla legge.

Nel tempo, però, la giurisprudenza ha dato una diversa lettura all’articolo 2059 del Codice Civile, quindi riconoscendo anche danni di natura non strettamente patrimoniale, ma da considerarsi meritevoli di tutela alla luce dei principi generali dettati dalla Costituzione e dall’ordinamento giuridico.

Il danno da perdita del rapporto parentale troverebbe quindi fondamento negli articoli 2, 29 e 30 della Carta Costituzionale. L’articolo 2 che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (e la famiglia è da sempre considerata come la formazione sociale tipica), l’articolo 29 che riconosce “i diritti della famiglia” e l’articolo 30 che detta ulteriori norme a difesa della famiglia e dei figli tutelando i rapporti reciproci e stabilendo il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

Insomma, dal combinato disposto dell’articolo 2059 del Codice civile e degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione la dottrina e la giurisprudenza hanno tratto i fondamenti normativi per la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale.

Legame e frequentazione abituale

Il danno da perdita del rapporto parentale si sostanzia nel non potere più godere dell’affetto e della presenza di chi è venuto meno.

Non solo, può concretizzarsi anche in uno stravolgimento delle abitudini di vita legate alle lesioni psico-fisiche derivate al congiunto in seguito a fatto illecito altrui.

Di conseguenza, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si può chiedere tutte le volte che si lamenti uno stravolgimento del complesso di affetti e delle abitudini di vita, che da tale rapporto discendevano. D’altro canto, il requisito della coabitazione non è neppure necessario a determinare il fondamento per il ristoro di questo tipo di danno.

Oggi, quindi, è possibile chiedere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale anche se non si ha un rapporto di convivenza con chi è venuto a mancare o ha subito una lesione psico-fisica da fatto illecito altrui.

E, quindi, il criterio della coabitazione deve considerarsi solo indiziario, quale indice sintomatico ma non esclusivo di un rapporto parentale costante e caratterizzato dal reciproco affetto e dalla mutua solidarietà. Sono proprio questi, quindi, gli elementi di cui si dovrà dare prova nel corso di un giudizio civile.

Il danno, dunque, dovrà essere provato in ogni caso, anche dai familiari più stretti, in quanto non si ritiene in re ipsa, cioè esistente per la sola morte o lesione psico-fisica del congiunto.

La prova del costante legame affettivo e solidale (anche a prescindere dalla convivenza di fatto che è un elemento di cui il giudice tiene comunque conto come indiziario), quindi, dovrà essere fornita da chi avanza la richiesta di risarcimento del danno e potrà essere fornita con l’ausilio di testimoni, di prove documentali (fotografie di momenti vissuti insieme) o per semplici presunzioni.

In base alla profondità e all’ampiezza del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti, poi, sarà possibile determinare anche l’ammontare del risarcimento, cioè il cosiddetto quantum debeatur.

Ad ogni modo, sia che si tratti di un rapporto tra parenti stretti (genitori e figli o fratelli e sorelle), sia che si tratti di un rapporto meno stringente (come quello con i nonni o con gli zii), si dovrà dare prova di un legame attuale (considerando il momento in cui è avvenuto il fatto illecito altrui che ha portato alla morte o alla lesione psico-fisica del congiunto), importante e non occasionale.   

Risarcimento danni perdita parente - NONNI

Diverse sono le sentenze con cui la Corte di Cassazione ha tracciato, nel tempo, i confini ed i presupposti per la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Va citata, anzitutto, la sentenza n. 21230 del 2016 con cui è stata riconosciuta la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con i nonni, proprio in considerazione dello stretto legame e del ruolo spesso fondamentale che questi svolgono nella crescita dei nipoti. Con tale sentenza, dunque, veniva riconosciuto ai nipoti il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale coi nonni in seguito ad un incidente stradale che aveva causato la morte del nonno, ed anche se questi non conviveva con i nipoti.

Risarcimento danni del Concepito (maternità)

Si annovera, ancora, la sentenza di Cassazione Civile n. 9700 del 2011 con cui è stata riconosciuta la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale per il concepito nato successivamente alla morte del genitore. Nel caso di specie, quindi, è stato riconosciuto il ristoro del danno parentale proprio in virtù della mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra genitore e figlio, divenuta attuale con la nascita del concepito, dal momento che questi acquista la capacità giuridica e può farlo valere solo alla nascita.

Risarcimento danni coniuge separato

Ancora, la Corte di cassazione civile, con sentenza n. 25415 del 2016, ha riconosciuto il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale anche al coniuge legalmente separato, stante la pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla sussistenza di figli. Sulla base dei medesimi presupposti può trovare ristoro il danno da perdita del rapporto parentale in caso di convivenza more uxorio.

Risarcimento danni morte del (non) figlio 

Ancora, tra i casi più peculiari, si annovera la sentenza n. 20835 del 2018 di Cassazione Civile, con cui è stato riconosciuto ad un minore il diritto al risarcimento del danno per perdita di rapporto parentale col padre, anche non consanguineo. Nel caso di specie, infatti, a seguito di un test del DNA errato, il minore era cresciuto considerando padre un uomo con cui non aveva alcun legame di sangue. La Corte ha ritenuto che la rottura di questo legame fosse tale da generare un danno da perdita del rapporto parentale per il minore, anche se non si trattava di consanguinei.

La morte di quello che il minore aveva sempre ritenuto – seppur erroneamente - padre e con cui aveva un duraturo e stabile rapporto affettivo giustificava comunque il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Morte del convivente - Risarcimento

Va da ultimo segnalata una sentenza della Corte di appello di Roma (e non di Cassazione, si badi), n. 7318 del 2018, con cui i giudici hanno affermato che il rapporto parentale di soggetti legati da un vincolo familiare non stretto (nonni, nipoti, genero e nuora), per potersi considerare leso, necessita della convivenza quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà e di sostegno economico.

Tale sentenza, in contrasto con le precedenti e più autorevoli pronunce della Corte di Cassazione, è indice della continua e - ancora in atto – indagine giurisprudenziale sul tema.