Risarcimento per la Morte di un Figlio

risarcimento morte del proprio figlioLa perdita del proprio figlio durante il parto e la conseguente depressione, in ragione dell’imperizia dello staff medico, deve essere risarcita dalla struttura ospedaliera, al pari della sofferenza provata dagli altri famigliari.

Nel caso di specie, il tribunale ha quantificato i danni subiti in più di 500 mila euro.

Uno dei viaggi più belli e interessanti della nostra vita è costituito dall’attesa di un figlio, specie per una donna che vive in prima persona il cammino lungo 9 mesi che la porterà ad essere mamma.

Il corpo si trasforma pian piano, giorno dopo giorno si percepisce sempre più la presenza di una nuova vita, di un nuovo membro della famiglia, di quel fratellino che il primogenito tanto voleva e che i genitori aspettano di conoscere con ansia.

Si è pronti. La decisione di allargare la famiglia è stata quella giusta, non importa se ci saranno difficoltà, se la fatica crescerà e si dovranno impegnare più energie per crescere ed educare i propri figli.

Convinti e consapevoli di ciò ci si reca in ospedale per guardare per la prima volta quel cucciolo che verrà al mondo.

Per la mamma non è la prima volta, anche se le preoccupazioni del parto restano immutate: la paura del dolore, il timore che qualcosa vada storto, le preoccupazioni relative al travaglio e al post gravidanza.

Anche per il papà non è la prima volta, è emozionatissimo e sicuramente non dovrà fare alcuna fatica, salvo camminare nervosamente su e giù per la corsia attendendo freneticamente di stringere tra le braccia il nuovo venuto.

E poi c’è lui, il primo figlio, che non vede l’ora di scoprire in cosa consiste esattamente questo nuovo giocattolo di cui tutti parlano da tanto tempo, per il quale è comparso un nuovo lettino, è stato tirato nuovamente fuori il vecchio passeggino e il vecchio seggiolone che una volta non doveva condividere con nessuno.

Tutto è pronto dunque.

Ma non va tutto come dovrebbe andare. Il parto si rivela più complicato del previsto, il peso del bambino è elevato, vengono indotte le contrazioni elevando il rischio di rottura dell’utero, distacco della placenta e conseguente sofferenza fetale.

feto parto gravidanzaAl momento della fuoriuscita del nascituro l’amara scoperta: la sofferenza fetale ha causato la morte del bambino prima che potesse nascere.

Il 28 novembre 2007 quest’incubo accadeva presso l’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, dove una coppia si recava per veder nascere il proprio secondogenito e, a causa dell’imperizia dello staff medico che non si avvedeva in tempo dell’impossibilità di portare a compimento il parto naturalmente, assistevano alla morte del proprio bambino prima ancora di poterlo conoscere.

La famiglia ne usciva devastata. La madre veniva colpita da una forte depressione che si aggiungeva alle conseguenze fisiche del parto, smetteva di frequentare parenti ed amici e iniziava ad avere anche nei confronti del partner e del proprio figlio un atteggiamento aggressivo tipico della sintomatologia depressiva.

In un solo attimo la vita di tre persone veniva distrutta.

Per tali ragioni la famiglia decideva di agire in giudizio nei confronti dell’azienda ospedaliera, responsabile di non aver evitato ciò che risultava essere perfettamente evitabile.

Risarcimento danni morali Bambino deceduto durante il parto

La causa aveva inizio nel 2010 dinanzi al Tribunale ordinario di Monza, competente territorialmente.

risarcimento depressione ricorsoVeniva citata in giudizio la sola Azienda ospedaliera, mentre i genitori, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, non coinvolgevano nel processo anche i singoli medici che avevano provveduto a prendere le decisioni poi rivelatesi sbagliate, in capo ai quali ben si sarebbe potuta individuare una responsabilità civile.

Essi infatti avrebbero dovuto rispondere per l’imperizia con cui avevano eseguito la propria prestazione professionale e, di conseguenza, avrebbero dovuto concorrere al risarcimento dei danni.

Tuttavia, l’unica controparte era rappresentata dalla struttura ospedaliera.

Le parti attoree chiedevano che venisse riconosciuto il nesso eziologico tra la condotta del personale sanitario e parasanitario e la morte del loro bambino avvenuta durante il parto.

In particolare, chiedevano il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla famiglia in ragione di tale evento traumatico, con particolare riferimento ai danni fisici residuati alla donna, nonché quelli psichici che l’avevano affetta successivamente alla perdita del figlio, essendo ella sprofondata in una buia sindrome depressiva.

Secondo gli attori, tali danni erano da quantificarsi in complessivi euro 950.294,78, da corrispondersi a titolo di integrale risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali dagli stessi subìti.

Si costituiva in giudizio anche l’Azienda ospedaliera, la quale non contestava l’an ma solo il quantum.

Ciò significa che la parte convenuta nulla adduceva quale giustificazione della condotta del proprio personale medico e neppure si sforzava di dimostrare il corretto adempimento e l’assenza di qualsivoglia nesso causale tra il comportamento tenuto dallo staff e la morte del nascituro.

L’unico dato delle richieste dei genitori che veniva contestato era quello quantitativo, chiedendo la convenuta che le somme richieste venissero giudicate troppo alte rispetto ai danni subiti o comunque provati.

Risarcimento Genitori morte del figlio

Il tribunale di Monza accoglieva le istanze delle parti attoree, benchè in misura diversa rispetto a quanto specificamente chiesto dai genitori per proprio conto e per conto del proprio figlio minore.

Nel corso dell’istruttoria processuale finalizzata alla ricostruzione del caso clinico e alla corretta interpretazione dei dati storici emersi, veniva espletata una CTU medico legale.

Questa confermava che proporre alla donna un tentativo di parto vaginale, ancorchè il peso fetale fosse superiore alla norma e il travaglio indotto avesse presentato dei rischi di rottura dell’utero, era stato quantomeno imprudente.

Una valutazione corretta di tutti i fattori presentatisi in occasione dell’approssimarsi del parto avrebbe fatto certamente propendere per un parto cesareo, attesa l’impraticabilità del parto naturale.

L’esito della consulenza tecnica confermava pertanto l’esistenza di un nesso causale tra l’imperizia medica e la morte del bambino.

Alla luce di ciò il giudice individuava una responsabilità in capo alla convenuta di natura contrattuale. Infatti, giova ricordare che allorquando vi sia un danno cagionato da un medico, non risponde soltanto quest’ultimo per il proprio inadempimento professionale, ma risponde anche la struttura presso cui presta la propria opera, in quanto il paziente conclude al momento del ricovero un contratto di spedalità, caratterizzato per essere un contratto atipico con cui l’ospedale si impegna a fornire, oltre a servizi pseudo alberghieri, anche il personale e la strumentazione necessaria alle terapie o all’intervento di cui il paziente necessita.

Ne deriva che, per i danni cagionati dai terzi della cui opera si avvale, la struttura ospedaliera risponderà ex artt. 1218 - 1228 c.c., che sanciscono appunto la responsabilità contrattuale per inadempimento nonché quella per un fatto commesso dagli ausiliari.

Chiarito ciò, il Tribunale procedeva poi alla quantificazione dei danni, al fine di determinare l’importo del risarcimento.

Si prendeva atto della forte depressione che aveva colpito la donna e che le impediva ormai anche di portare a compimento le ordinarie occupazioni quotidiane, compromettendo fortemente la sua vita di relazione.

Ma non solo, oltre che la mente della donna, ne era stato colpito anche il corpo, avendo riportato la rottura dell’utero e la successiva invalidità temporanea per un periodo complessivo di sei mesi.

Il danno biologico, quantificato in un’invalidità del 50% per i primi tre mesi e del 25% per i successivi, veniva determinato in euro 16.200,00; il danno biologico permanente nella misura del 15% veniva determinato in euro 41.838,00.

A ciò si aggiungeva il danno morale, consistente nella sofferenza arrecata alla madre, al padre e anche al fratellino.

Il giudice riconosceva al tal titolo i seguenti importi: euro 220.000,00 per ciascuno dei genitori ed euro 40.000,00 in favore del fratello, che non aveva avuto modo di instaurare un legame affettivo con il bambino.

L’Azienda ospedaliera è stata pertanto condannata al pagamento della complessiva somma di euro 538.038,00.

Risarcimento della Madre per diritto a non nascere

La giurisprudenza legata al tema della nascita è sempre stata innumerevole, poiché vista la delicatezza della tematica molti sono sempre stati i pronunciamenti sui più svariati argomenti richiesti ai giudici.

Tra le sentenze più note vi è certamente quella con cui per la prima volta la Corte di Cassazione ha riconosciuto al neonato un diritto a non nascere se non sano (Cass. Civ.,sentenza 2 ottobre 2012, n. 16754).

Si trattava del caso di una madre che aveva chiesto al personale medico della Azienda sanitaria locale di effettuare tutti gli accertamenti diagnostici necessari per escludere gravi patologie del feto, in presenza delle quali ella avrebbe preso la decisione di non far nascere il bambino.

Nonostante ciò, il medico non le prescriveva l’amniocentesi, esame indispensabile per i suddetti scopi, impedendo così alla donna di venire a conoscenza della sindrome di Down da cui era affetto il figlio.

La Cassazione in questa vicenda ha riconosciuto un diritto al risarcimento alla madre, ma anche in capo al figlio nato con la superiore sindrome, riconoscendo quindi per la prima volta il diritto della persona nata malata a non nascere.