Avvocato Lesione Nervo Trigemino

nervo trigemino complicazioniAnche laddove non sia certa l’esistenza di un nesso causale tra l’inadempimento del medico e il danno cagionato al paziente, il primo sarà comunque tenuto al risarcimento del danno, insieme alla struttura presso cui opera, qualora non abbia dato prova dell’insussistenza del nesso predetto. In altri termini, è al medico che spetta l’onere di provare che il nocumento sofferto non sia addebitabile al suo operato.

Nel caso trattato, il giudice ha ritenuto di quantificare i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, in complessivi euro 70.932,45, non sussistendo gli estremi per la configurazione del reato di lesioni personali punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La Corretta Informazione pre-operatoria

Uno dei detti più popolari che, come sempre avviene, sono perfettamente rappresentativi della realtà, è costituito dal “guardare il dito e non guardare la luna”.

Questo capita in ogni situazione della vita, dal lavoro alla famiglia, dai problemi di salute ai momenti di benessere fisico e psichico.

Avviene anche quando si affronta un tema delicato come la scoperta di una massa tumorale nel proprio corpo, nella zona celebrale, una delle più delicate e rischiose la quale, ancor più di altre, mette in pericolo la vita stessa. Quando si riceve una notizia del genere, quando il medico ci chiama per comunicarci che è presente qualcosa, che dobbiamo intervenire chirurgicamente non solo per eseguire la rimozione, ma anche per poter comprendere se si tratta di una massa benigna o maligna, al fine di decidere come muoversi sotto il profilo della successiva terapia, il mondo si ferma.

Tutto è giustamente subordinato a questa notizia, alle cure, all’intervento, alla successiva terapia. Se non che, giunto il giorno dell’operazione, si riceve finalmente una buona notizia benchè il quadro clinico sia sempre da monitorare: si trattava di un meningioma benigno, parzialmente asportato nel corso dell’intervento chirurgico.

Ci si rilassa, si tira un sospiro di sollievo, e, poco dopo, si inizia a pensare al fastidioso dolore residuato al nervo trigemino, intaccato durante l’operazione. Si inizia a pensare che l’operazione non sia andata poi così bene e che tale sofferenza per le complicazioni chirurgiche meriti di essere risarcita.

Il dottore che sino a un attimo prima era il nostro salvatore diventa il nemico da combattere, colui che non ci ha correttamente informato dei rischi dell’intervento, della circostanza che una possibile lesione al trigemino avrebbe comportato fortissimi dolori e non ci ha messo in condizioni di fare una scelta diversa.

Si dimentica l’angoscia, la paura, l’ansia provata quando si era scoperto della presenza di una massa tumorale, quando si credeva che potesse essere maligna e che forse la chirurgia non sarebbe bastata. Si dimentica tutto e ci si concentra su una complicazione dell’intervento, alla quale, se non si fosse trattato di una neoplasia benigna, non si sarebbe pensato neanche per un attimo.

Questa è la storia di una donna del Modenese, la quale, dopo essersi sottoposta ad intervento il 5 settembre 2007 per analizzare e rimuovere una massa tumorale presente nella zona frontoparietale, poi rivelatasi un meningioma, conveniva in giudizio il medico chirurgo e l’azienda ospedaliera, in ragione della lesione del nervo trigemino provocata durante l’operazione di asportazione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Azione per il Risarcimento Danni dannegiamento Nervo Trigemino

L’azione civile veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Modena nel 2010, essendosi gli asseriti danni prodottisi presso l’ospedale di Baggiovara e quindi essendo così individuata la competenza territoriale, e si concludeva con sentenza soltanto nell’aprile del 2015, dopo una lunga fase istruttoria consistita, oltre che nell’assunzione di prove orali, nell’espletamento di una complessa consulenza tecnica d’ufficio, che ha permesso al giudice di pronunciarsi sulla civile responsabilità dei convenuti.

Secondo le prospettazioni della donna, il medico intervenuto non avrebbe provveduto ad informarla adeguatamente sui rischi connessi all’intervento chirurgico, in particolare non rendendola edotta in ordine al rapporto costi-benefici della rimozione della massa tumorale. L’attrice sosteneva altresì che, in seguito al trattamento chirurgico, aveva riportato un forte peggioramento delle proprie condizioni cliniche, dovendo costantemente sopportare un dolore acuto causato, a sui avviso, dalla lesione del nervo trigemino durante l’intervento.

Inoltre, tale lesione non era soltanto la causa di una sofferenza fisica, ma si rifletteva inevitabilmente sulla vita di relazione della paziente, incidendo pertanto negativamente anche sul suo benessere psicologico.

Alla luce di tali motivazioni, ella chiedeva un risarcimento pari a euro 279.253,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali e per quelli patrimoniali.

Per converso, si costituivano in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale, nonché il medico citato, entrambi sostenendo che la paziente era stata correttamente informata in ordine alla tipologia di intervento che avrebbe subìto e ai rischi che ne sarebbero potuti derivare.

Complicanza al Trigemino legata all’intervento

Essi sostenevano inoltre che il trattamento chirurgico scelto fosse idoneo in relazione alla patologia riscontrata e fosse stato eseguito secondo le regole dell’arte medica. In particolare, la lesione nervosa riportata dalla donna costituiva una complicanza legata all’intervento, ampiamente prevista dalla letteratura medica, e non evitabile dal chirurgo neppure in caso di una tecnica operatoria microchirurgica corretta;

I convenuti evidenziavano altresì che il dolore cagionato dalla lesione del nervo trigemino era in realtà già latente prima dell’intervento, a causa della compressione cagionata dalla massa tumorale in crescita, la quale, proprio per essere coperta dalle radici del trigemino, poteva essere asportata solo parzialmente.

Sulla base delle superiori argomentazioni, sia l’Azienda Locale che il medico chiedevano il rigetto delle istanze attoree.

Omessa informazione operazione al Trigemino e danno

Il tribunale di Modena ha solo parzialmente accolto le domande della paziente.

In primo luogo, il giudice nulla ha riconosciuto per l’omessa informazione sostenuta dalla parte attrice in ordine ai rischi connessi alla terapia chirurgica. E infatti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.civ., n. 20984/2012), ha affermato che la rilevanza del mancato consenso del paziente sussiste solo nei casi in cui tale disinformazione abbia causato una scelta diversa da parte di quest’ultimo; in altri termini, deve darsi prova che, in presenza di tutte le informazioni del caso, egli avrebbe scelto di non sottoporsi a tale terapia.

Nel caso di specie, il giudicante ha rilevato come la donna fosse venuta a conoscenza della possibilità di una via alternativa solo dopo l’espletamento della CTU, allorchè il consulente evidenziava come, alla luce delle conoscenze scientifiche del 2007, si sarebbe potuto prospettare alla paziente anche il diverso metodo del trattamento radiochirurgico.

Tuttavia, il perito osservava altresì che nel 2007, nel trattamento dei neurinomi trigeminali sintomatici, molto nota risultava essere la possibilità di intervenire con la radiochirurgia per evitare la crescita della massa tumorale, ma molto meno nota era l’eventuale possibilità di procedere ad una sua riduzione mediante tale tipologia di trattamento; la radiochirurgia era utilizzata non come trattamento di prima scelta, bensì come trattamento complementare alla chirurgia in casi di recidiva della neoplasia.

Sulla scorta di ciò, è apparso poco verosimile al giudice che la paziente, anche laddove fosse stata correttamente informata, avesse optato per l’omissione del trattamento chirurgico, che all’epoca rappresentava la normale procedura, indi per cui non riconosceva nessun risarcimento in tal senso.

Onore probatorio - Omissione

Diversamente è stata invece valutato il peggioramento clinico da sofferenza trigeminale derivato alla donna dall’operazione chirurgica, non sotto il profilo del merito, ma sotto il profilo dell’onere probatorio.

All’esito della CTU, anche in riferimento all’operato del medico, il perito non aveva ravvisato alcuna responsabilità del sanitario, in quanto l’intaccamento del nervo e l’asportazione di un tronco nervoso erano diretta conseguenza delle difficoltà della manovra, la quale richiedeva di raggiungere la massa tumorale ancorchè questa fosse completamento ricoperta dal nervo stesso, ragion per cui di notevole difficoltà, se non impraticabile, appariva l’asportazione senza coinvolgimento del trigemino.

Nonostante il consulente non abbia ravvisato alcun inadempimento, il giudice ha comunque accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla donna, in quanto l’onere di provare il corretto adempimento della prestazione professionale spettava al medico, il quale non lo assolveva correttamente. Il danno deve essere risarcito anche nei casi in cui residui incertezza sull’esistenza del nesso causale tra inadempimento allegato e danno, questa la posizione del giudice.

Il nocumento è stato così quantificato: invalidità permanente nella misura del 15%, inabilità temporanea in giorni 30 al 100% e in giorni 90 al 50% per un importo di euro 51.093,75, liquidati secondo le tabelle del Tribunale di Milano.

Per ciò che concerne i danni patrimoniali, le spese documentate ammontavano a euro 4.838,70, cui si sono aggiunte le previsioni di spese future quantificate in euro 15.000,00.

Postumi operazione chirurgica Trigemino

I postumi di un’operazione chirurgica sono sempre fastidiosi, talvolta si giunge a complicazioni più gravi da cui residuano dolori permanenti.

Chi di noi ha sofferto di un infiammazione del nervo trigemino sa benissimo di cosa si parla, del dolore costante, acuto, insopportabile, che rende la quotidianità difficile, poiché è pressoché impossibile dimenticare anche solo per un attimo quel dolore persistente.

Se si riflette su questo non è difficile comprendere le ragioni che hanno condotto la donna del modenese a cercare giustizia nelle aule dei tribunali, e in parte, secondo il suo punto di vista, anche ad ottenerla.

C’è però un altro versante della storia, quello del medico, il quale si è trovato condannato a un cospicuo risarcimento, non per il fatto di aver operato in maniera scorretta o di non essere stato sufficientemente diligente nel suo lavoro, ma per una presunzione che la legge ha imposto per cui si ha inversione dell’onere della prova in giudizio, gravando su di lui il dover dimostrare l’adempimento piuttosto che sul paziente il dover dimostrare l’inadempimento.