Consenso alla Donazione degli Organi
L’art. 3 comma 8 bis del decreto legge 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge 25/2010, ha inserito nel nostro ordinamento la possibilità di indicare sulla carta di identità la volontà o meno di donare i propri organi in caso di morte.
Il decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, ha poi stabilito che sono i Comuni a trasmettere i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione al SIT (Sistema Informativo Trapianti), prevedendo altresì che tale informazione confluisca poi nel fascicolo sanitario elettronico inserito nel 2008.
Le superiori recenti previsioni normative rappresentano un’evoluzione della disciplina relativa alla donazione degli organi e dei tessuti e alla manifestazione di volontà in tal senso.
La possibilità di effettuare tale dichiarazione è stata per la prima volta inserita nel nostro Paese nel 1999, con l’art. 23 della legge n. 91/1999, che ha introdotto il principio del silenzio-assenso informato. Ciò significa che ogni cittadino doveva essere interpellato ed esprimere obbligatoriamente il proprio volere al prelievo degli organi con una notifica della Azienda sanitaria locale.
Nel caso in cui il destinatario della notifica non avesse dato seguito alla richiesta di esprimersi in tal senso, sarebbe stato considerato quale donatore.
Tuttavia tale procedimento non soddisfaceva del tutto e la legge è sempre rimasta in regime transitorio.
Solo successivamente il principio del silenzio assenso è stato sostituito dal quello del consenso o dissenso esplicito, dando la possibilità a chiunque di dichiarare validamente la propria volontà sull’argomento.
Prima delle modifiche legislative dapprima evidenziate inerenti l’inserimento dell’espressione di volontà direttamente all’interno del documento, si doveva procedere a compilare un modulo predisposto presso gli sportelli delle Asl o delle Aziende Ospedaliere, ovvero presso il proprio medico di fiducia o direttamente sul sito del Centro Nazionale Trapianti.
In alternativa era possibile manifestare la propria volontà per iscritto, su un comune foglio bianco debitamente sottoscritto, da portare con sé nel caso in cui vi fosse stata necessità di conoscere la volontà del paziente in ordine alla donazione dei propri organi.
Con il Decreto Milleproroghe, ossia il decreto legge precedentemente indicato n. 194/2009 si è voluto quindi fare un passo ulteriore: chi vuole essere un donatore di organi e tessuti potrà dichiararlo direttamente in Comune all’atto di richiesta o rinnovo della carta di identità.
Successori ed Espianto di Organi e tessuti
La donazione degli organi rappresenta un atto di generosità, nella speranza che al momento di lasciare questo mondo qualcun altro possa beneficiare di parti del nostro corpo che, se non più necessarie alla nostra vita, sono in realtà indispensabili per la vita di un’altra persona.
Del resto, come specificato anche dallo stesso Ministero della Salute, l’eventuale dissenso all’espianto degli organi di un proprio famigliare non comporta il proseguire delle cure mediche nei confronti di quest’ultimo, in quanto nel momento in cui la morte viene dichiarata purtroppo non vi sarà più nulla da fare.
L’alternativa non pone davanti alla vita di una persona piuttosto che di un’altra, non si tratta di scegliere tra la persona che amiamo e uno sconosciuto che ha bisogno di un trapianto; si è di fronte ad una scelta che non riguarda più il nostro famigliare, al quale dovremo dire addio, ma riguarda la generosità, l’altruismo, l’enorme empatia e compassione che conduce a non vanificare la morte di una persona cara, ma a rendere tale morte un atto di speranza, il dono di vita ad un’altra persona.
Questo significa donare.
Certo, disporre del proprio corpo per un periodo successivo alla morte potrebbe condurre a conflitti interiori concernenti la morale, l’etica e la religione, ma la tematica è davvero importante e riguarda anche l’ambito della successione.
Non acconsentire alla donazione dinanzi alla sofferenza di chi passa la vita in attesa di trapianto, avvicinandosi giorno dopo giorno alla morte, vuol dire semplicemente girarsi dall’altra parte, voler morire annegati mente qualcun altro ci guarda morendo di sete.
Sistema Italiano Trapianti – centro nazionale
L’indispensabilità della donazione di organi e tessuti emerge con molta evidenza quando si ha a che fare con soggetti affetti da patologie che comprometto pian piano il buon funzionamento di un organo, fino ad un’insufficienza totale che conduce il paziente alla morte.
In questi casi l’unico rimedio possibile è costituito dal trapianto, ossia dalla rimozione del proprio organo e dalla sua sostituzione con altro proveniente da un donatore.
Va ricordato che il trapianto nel nostro paese, a differenza che in altri sedicenti democratici, è completamente gratuito, in quanto compreso nei livelli essenziali di assistenza e quindi erogato dal Sistema Sanitario Nazionale.
L’organizzazione è complessa e comprende il Sistema Italiano Trapianti, il Centro nazionale e i Centri regionali e interregionali trapianti.
Del resto, occorre un tempismo e un’efficienza a livelli molto alti per assicurare il buon esito dell’intervento, dovendosi infatti ricordare che dal momento della morte del donatore non c’è molto tempo per il trasporto dell’organo e per il suo impianto.
Tutto dovrà avvenire velocemente, con la conseguenza che il ricevente passerà la sua vita ad attendere la chiamata che potrebbe cambiargli l’esistenza, dovendo in quel caso correre in ospedale e fare tutto nel giro di poche ore.
Nonostante gli interventi legislativi, la continua evoluzione normativa, le campagne di sensibilizzazione effettuate e una sempre maggiore informazione al riguardo, ad oggi c’è ancora una grande sproporzione tra le persone iscritte nelle liste di attesa di trapianto e coloro che hanno prestato il proprio consenso alla donazione.
Certamente la strada è ancora molto lunga, ma la direzione seguita è senz’altro corretta.
Modifica del consenso all’espianto organi
Prestare il proprio consenso alla donazione di organi non è comunque atto irrevocabile; è infatti sempre possibile mutare la propria opinione.
A tale proposito, la normativa sulla privacy, stabilisce che l’interessato al trattamento di dati ha diritto ad ottenere oltre all’integrazione anche la modifica o la cancellazione dei dati resi in occasione della dichiarazione di volontà.
Ne deriva che colui il quale ha prestato il consenso all’espianto degli organi potrà recarsi presso il Comune, secondo la nuova normativa prevista dal Decreto Milleproroghe o presso l’Ufficio della Asl dove aveva precedentemente consegnato il modulo recante le sue volontà al riguardo.
Ai fini della cancellazione o della modifica della manifestazione di volontà il cittadino presenterà quindi una richiesta scritta presso i luoghi suindicati, eventualmente se si tratta del Comune si dovrà anche indicare in occasione del rilascio di quale documento tale dichiarazione era stata fornita.
Dopo di che sarà il predetto Ufficio a procedere alla cancellazione dei dati dalla base informativa e ad inoltrare il tutto al Centro Nazionale Trapianti. Quest’ultimo a sua volta procederà alla cancellazione e darà conto all’interessato dell’operazione eseguita.
La legge prevede infatti che debba essere restituito l’originale cartaceo al cittadino, che dia conto dei risultati forniti dal CNT.
Statistiche delle donazioni Organi
I dati statistici che vedono le persone iscritte nelle liste dei donatori non sono ancora abbastanza ma sono comunque confortanti ed in continua crescita.
Si pensi che ad oggi in Italia vi sono 1.243.160 donatori, a fronte di 1.507.811dichiarazioni registrate.
Vi sono addirittura regioni come la Val d’Aosta in cui non è stata registrata alcun opposizione ma solo consensi alla donazione. C’è comunque da rilevare che in tutte le regioni italiane i consensi superano comunque l’80% delle dichiarazioni rese.
I dati statistici vanno però letti anche tenendo conto del fatto che difficilmente chi non vuole prestare il consenso alla donazione avrà interesse a recarsi presso gli uffici competenti per rendere la dichiarazione, considerando anche che la normativa relativa all’inserimento di tali dati nella carta di identità è di recente introduzione e non tutti avranno provveduto al suo rinnovo con contestuale dichiarazione.
Modulistica in Comune
Le nuove previsioni relative al contenuto della carta di identità hanno già trovato spazio in moltissimi comuni italiani, dove sono già reperibili infatti i moduli per la relativa dichiarazione presso gli Uffici comunali competenti, conformi alle Linee Guida per l’attuazione dettate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Interni.